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Porto d’armi e licenza di caccia, il vademecum

7 anni fa scritto da
GERMOGLI PH: 1 OTTOBRE 2016 MUGELLO CACCIA CACCIATORE STAGIONE VENATORIA FUCILE DOPPIETTA ARMI
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La documentazione necessaria per chi vuole andare a caccia.

L’Abilitazione

Si tratta del primo passaggio, necessario per poi richiedere il porto d’armi per uso caccia. L’abilitazione all’esercizio venatorio si ottiene superando un esame davanti alla commissione preposta, nominata dalla Regione in ogni capoluogo di provincia. L’esame è necessario per il primo rilascio e nel caso in cui venga revocata la licenza.

Per la prova occorre essere preparati sui seguenti argomenti: legislazione venatoria, zoologia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili, armi e munizioni da caccia con relativa normativa, salvaguardia della natura e della produzione agricola, manovre di soccorso

Il porto d’armi

Il porto d’armi per uso caccia ha una validità di 6 anni e si rinnova su richiesta del titolare. Viene associato a una idoneità medica con validità su tutto il territorio nazionale.  Il modulo di richiesta, si trova presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Carabinieri, e può essere consegnato direttamente a mano: l’ufficio rilascia una ricevuta; raccomandata con avviso di ricevimento; per via telematica, per Pec o altre con modalità che assicurino l’avvenuta consegna.

Alla domanda vanno allegati:

– due marche  da 16 euro da applicare sulla richiesta e sulla licenza;

– la certificazione di idoneità psico-fisica, rilasciata dall’azienda sanitaria di residenza o dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato;

– una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’abilitazione all’attività venatoria;

– la ricevuta di pagamento della tassa di concessioni governative di  168 euro più un’addizionale da 5.16 euro;

– la ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale, fissata ogni anno dalle singole regioni;

– la ricevuta di versamento di 1,27 euro per il costo del libretto valido 6 anni, da pagarsi per il primo rilascio e alla scadenza dei sei anni, richiedendo all’Ufficio presso il quale si intende inoltrare la richiesta ( Polizia- Carabinieri) gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria Provinciale dello Stato (il costo del libretto è di 1,50 euro per la versione bilingue);

– due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto;

– la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia o certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale;

– una dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato attesti:

di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;

le generalità delle persone conviventi;

o di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza” ai sensi della legge n. 230 dell’8 luglio 1998, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (Organo della presidenza del consiglio dei ministri), ai sensi della legge n. 130 del 2 agosto 2007.

Il rinnovo

La licenza di caccia si rinnova alla scadenza del 6° anno. Nel periodo di validità viene rinnovata automaticamente con il pagamento della tassa di concessione governativa, che và versata prima dell’uso dell’arma per ciascun anno successivo a quello di emanazione della licenza. Per la domanda di rinnovo, che deve essere presentata prima della scadenza del titolo, va prodotta la stessa documentazione prevista per il rilascio, ad eccezione della certificazione attestante l’abilitazione all’esercizio dell’attività venatoria, la certificazione relativa all’idoneità al maneggio delle armi e la dichiarazione di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza”, oppure l’istanza di revoca dello status di obiettore, trasmessa all’Ufficio Nazionale per il servizio civile.

La polizza assicurativa

Serve a dare copertura per la responsabilità civile verso terzi, relativamente a eventuali danni provocati dall’uso delle armi durante la caccia.  I massimali sono 516.456,90 euro di cui 387.342,67 per ogni persona danneggiata e129.114,22 per danni ad animali e cose.  Una polizza aggiuntiva è prevista per l’infortunio del cacciatore con un massimale di 51.645,69 euro. Le polizze vengono stipulate presso le principali compagnie assicurative o avvalendosi dei servizi ‘pronti’ forniti dalle associazioni venatorie.

Tesserino venatorio

E’ il documento che permette l’esercizio della caccia negli Atc (Ambiti territoriali di caccia). Ha validità su tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal comune di residenza del cacciatore.  Per richiedere il tesserino occorre presentare: la licenza di caccia; il versamento della tassa di concessione governativa e regionale; il pagamento per l’Atc. Il tesserino venatorio deve essere riconsegnato entro i termini stabiliti al comune di residenza o a quello che lo ha rilasciato in caso di cambio di residenza.
Norme di riferimento: legge 11 febbraio 1992, n.157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)

Carta europea delle armi da fuoco

Estende la validità dellelicenze concesse in Italia ai paesi della Comunità europea. Con la carta europea dunque è possibile portare e trasportare all’interno dei paesi della Comunità, le armi iscritte sulla carta sia per uso sportivo, che per uso venatorio.
Viene rilasciata a chi sia già in possesso di licenza di porto o trasporto di armi. La validità è legata a quella delle licenze o autorizzazioni cui si riferisce e comunque non può mai superare i cinque anni (con qualche problema burocratico relativo al rinnovo).
I possessori della Carta, italiani e stranieri, possono trasferire e trasportare le armi iscritte senza altra licenza o autorizzazione purché in possesso delle licenze prescritte per l’esercizio dell’attività.
La richiesta, indirizzata al Questore, va presentata al Commissariato di zona, oppure in Questura o, in assenza, alla stazione dei Carabinieri competente per territorio, compilando il modulo disponibile presso gli stessi Uffici.
Allegati della domanda: due marche da 16 euro, da applicare sulla richiesta e sulla carta; la dichiarazione sostitutiva valida attestante il possesso delle autorizzazioni come il porto o il trasporto nel territorio italiano delle armi comuni da sparo, oltre all’avvenuta denuncia di detenzione, o la documentazione rilasciata dagli organi competenti; i dati identificativi dell’arma o delle armi, fino ad un massimo di dieci, che si intendono iscrivere sulla carta, indicando, per ognuna, tipo, marchio e modello, calibro e matricola; la ricevuta di versamento di 0,82 euro per il costo della carta (2,04 euro per la versione bilingue), richiedendo all’Ufficio territoriale competente gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria Provinciale dello Stato; due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto.

Article Categories:
Licenze
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